Art. 7
Agevolazioni concedibili
In vigore dal 6 dic 2017
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.
2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attività imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.
3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, è così articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all', comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all', comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
4. Il finanziamento bancario di cui al comma 3, lettera b) è rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
5. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalità previste dalle vigenti «Condizioni per l'ammissibilità e disposizioni operative» del Fondo di Garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI, le modalità per il conferimento di garanzie, di cui all', comma 13, del decreto-legge n. 91/2017, sono individuate dalla Convenzione di cui all', comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
6. La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui all', comma 1, nel rispetto dei termini di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 91/2017.
7. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
8. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n.
182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorità italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174#art-7