Art. 10

Provvedimento di concessione

In vigore dal 6 dic 2017
1. Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione. 2. Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Provvedimento di concessione (Art. 10 Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo