Art. 5
Procedura di accesso alle agevolazioni
In vigore dal 8 dic 2019
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all', comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all', comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione di cui al comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non è possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, più domande di agevolazione.
3. Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell'attività proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di società, nonché l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'.
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all', commi 1 e 3, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all', comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all', commi 1 e 3, sia residente all'estero.
6. Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
7. In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.
8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'articolo 46, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicità della documentazione trasmessa.
9. I soggetti beneficiari, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dall', comma 16 del decreto-legge n. 91/2017.
10. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti, di cui all', comma 4, del decreto-legge n. 91/2017 che con comunicazione si accreditano per fornire i servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. La fornitura dei servizi di cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di gratuità, trasparenza, terzietà e imparzialità, con l'adesione al disciplinare appositamente predisposto dal Soggetto gestore e pubblicato sul suo sito contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di cui all', comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174#art-5