Capo II
Art. 14
Vigilanza sugli organismi
In vigore dal 18 set 2017
1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all', comma 1, lettera q).
2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'.
3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo.
5. La vigilanza di cui al presente articolo, è effettuata in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'.
6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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