Capo II
Art. 12
Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela
In vigore dal 18 set 2017
Divieto di prosecuzione dell'attività
e provvedimenti di autotutela
1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all', procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.
4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Storico versioni
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