Capo III

Art. 16

Armonizzazione e semplificazione

In vigore dal 18 set 2017
1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. 2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purchè detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità. 3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione. 4. Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilità del suo ulteriore utilizzo. 5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale. 6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento. 7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.
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