Capo II
Art. 11
Scia
In vigore dal 18 set 2017
1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.
2. La Scia contiene:
a) copia del certificato di accreditamento;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;
c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;
d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;
e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.
3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo è presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.
4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all' l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.
6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all' sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.
7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell', si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonché del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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