Capo I

Art. 6

Vigilanza sugli strumenti

In vigore dal 18 set 2017
1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni: a) le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all', comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all' del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84; b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa; c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio e il Ministero dello sviluppo economico; d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; e) la vigilanza è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio. 2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale si applicano le seguenti prescrizioni: a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la vigilanza è effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio; b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati. 3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalità di cui all', commi 1, lettera c), e 2-bis, e all', comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
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