Capo II
Art. 13
Obbligo di registrazione e di comunicazione
In vigore dal 18 set 2017
1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
d) tipo dello strumento;
e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
f) numero di serie dello strumento;
g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.
Storico versioni
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