Capo IV

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 4 mar 2020
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell', comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento. 2-bis. Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall', che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all', comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall', comma 2, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici. 3. Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell', comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. 4. Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento. 7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 2017 Il Ministro: Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto: - (con l'art. 42, comma 1) che "Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento"; - (con l'art. 42, comma 2) che "Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento"; - (con l'art. 42, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017".

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-04-21;93#art-18

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