Art. 6

Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori

In vigore dal 14 giu 2016
Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori 1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall' del presente regolamento, sono depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati. 2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e presentare le seguenti caratteristiche: a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati; b) essere pavimentato; c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento; d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici; e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici è effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, nè danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio; 4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui all' è effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. 5. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-6

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Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori (Art. 6 Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo