Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 giu 2016
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelle di cui all' del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, nonché le seguenti: a) «articolo pirotecnico per esigenze di soccorso»: articolo pirotecnico destinato alla richiesta ed alla segnalazione di soccorso; b) «utilizzatore»: chiunque utilizzi gli articoli pirotecnici compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera a) del presente articolo; c) «rifiuti da pirotecnici»: i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e all'ambiente, nonché le stesse sostanze esplosive che residuano dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati; d) «residui inerti»: gli articoli pirotecnici non di uso professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni indicate nell'etichetta.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-2

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