Art. 4
Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
In vigore dal 14 giu 2016
1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'.
2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalità.
3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-4