Art. 3

Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici

In vigore dal 14 giu 2016
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati. 2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici (Art. 3 Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo