Art. 3
3 / 10Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
In vigore dal 14 giu 2016
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.
2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-3