Art. 3 · Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici

Art. 3

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Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici

In vigore dal 14 giu 2016
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati. 2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-3