Art. 5
Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici
In vigore dal 14 giu 2016
Obblighi del fabbricante
e dell'importatore di articoli pirotecnici
1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all' e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-5