Art. 5

Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici

In vigore dal 14 giu 2016
Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici 1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all' e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.
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Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici (Art. 5 Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo