Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 14 giu 2016
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1587
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Entrata in vigore (Art. 10 Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo