Art. 4
Esame finale
In vigore dal 12 feb 2016
1. Al termine del secondo ciclo del corso di formazione i vice direttori sostengono un esame finale.
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in un esame teorico, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio, disciplinati con il decreto di cui all', comma 5.
3. I vice direttori che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
Storico versioni
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