Art. 9
Commissioni
In vigore dal 12 feb 2016
1. La commissione per le prove di verifica in itinere è nominata con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti, non inferiore a due, di cui uno appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed uno esterno preferibilmente individuato tra il personale docente incaricato di svolgere attività di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La commissione per l'esame previsto al termine del primo ciclo semestrale e per quello finale è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. È presieduta dal dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti esperti, non inferiore a quattro, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e due esterni individuati tra il personale docente incaricato di svolgere attività di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi della collaborazione di personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti e al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale vigili del fuoco, in servizio presso la Direzione centrale per la formazione, ovvero a vario titolo impegnato nello svolgimento del corso di formazione.
Storico versioni
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