Art. 7

Sistema di valutazione

In vigore dal 12 feb 2016
1. Le prove d'esame e le prove di verifica in itinere, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100). 2. I vice direttori che non superano l'esame previsto al termine del primo ciclo, l'esame finale, o non conseguono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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Sistema di valutazione (Art. 7 Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale di ammissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo