Art. 8

Graduatoria

In vigore dal 12 feb 2016
1. I risultati di tutte le prove di verifica in itinere e degli esami previsti al termine di ciascun ciclo semestrale concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula: Vfine corso = [Vteorici *(10/100) + Vpratici *(10/100) + Vteorico-pratici *(10/100)] prove di verifica in itinere + [ Vesame fine primo ciclo *(10/100)] + [ Vesame finale *(60/100)], dove: Vteorici (votazione esami teorici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teoriche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all', commi 2, 3; Vpratici (votazione esami pratici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove pratiche di cui all', commi 2 e 4; Vteorico-pratici (votazione esami teorico-pratici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teorico-pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teorico-pratiche di cui all', commi 2 e 5; Vesame fine primo ciclo (votazione esame fine primo ciclo) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del primo ciclo semestrale; Vesame finale (votazione esame finale) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del secondo ciclo del corso di formazione. 2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove di verifica in itinere, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.
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Graduatoria (Art. 8 Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale di ammissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo