Art. 3

Giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo

In vigore dal 12 feb 2016
1. Durante il corso di formazione i vice direttori devono superare delle prove di idoneità, individuate e disciplinate con le stesse modalità di cui all', comma 6, il cui superamento è obbligatorio, ma non concorre alla determinazione del voto finale. In caso di mancato superamento le stesse possono essere ripetute solo per una volta. 2. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo di formazione, di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ottiene con il superamento delle prove di cui al comma 1 e di un esame che i vice direttori devono sostenere al termine del primo ciclo semestrale. 3. L'esame di cui al comma 2 consiste in un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio trattati nel primo ciclo di formazione. L'esame è superato con giudizio di almeno 60/100. 4. Il risultato dell'esame concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.
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