Art. 1

Finalità del corso di formazione per vice direttori

In vigore dal 12 feb 2016
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l', comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge di stabilità 2012)» che ha portato a regime la durata del corso di formazione in mesi dodici; Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 febbraio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8886 del 30 ottobre 2015; Adotta il seguente regolamento: Finalità del corso di formazione per vice direttori 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per vice direttori, finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative ed all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Il corso di cui al presente regolamento, a carattere residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi. 3. Il corso ha una durata di un anno ed è articolato in due cicli semestrali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo, quest'ultimo deve avere durata non inferiore a tre mesi. 4. La formazione teorico-pratica è articolata in lezioni e può essere organizzata in moduli. 5. Le materie di insegnamento, i programmi, nonché i piani di studio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2015-12-07;224#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo