Art. 14
Cancellazione
In vigore dal 11 lug 2015
1. La cancellazione delle imprese dall'albo è disposta nei seguenti casi:
a) cessazione di attività;
b) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata;
c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa;
d) perdita di uno dei requisiti d'ordine generale di cui all', fatta eccezione per le procedure concorsuali per le quali sia consentita la prosecuzione dell'attività di impresa, richiesti per l'iscrizione all'albo;
e) dolo o colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni;
f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, nonché sentenza passata in giudicato di condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) reiterata violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
h) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
i) reiterata o grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
j) mancata presentazione dell'istanza di verifica biennale, di cui all', comma 3.
2. Nei casi di sospensione di cui all', comma 1, lettere b) e d), se la ditta entro il termine del periodo di sospensione non produce prova di aver sanato la causa che ha dato luogo al provvedimento, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo.
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