Art. 14

Cancellazione

In vigore dal 11 lug 2015
1. La cancellazione delle imprese dall'albo è disposta nei seguenti casi: a) cessazione di attività; b) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata; c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa; d) perdita di uno dei requisiti d'ordine generale di cui all', fatta eccezione per le procedure concorsuali per le quali sia consentita la prosecuzione dell'attività di impresa, richiesti per l'iscrizione all'albo; e) dolo o colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni; f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, nonché sentenza passata in giudicato di condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; g) reiterata violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro; h) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale; i) reiterata o grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010; j) mancata presentazione dell'istanza di verifica biennale, di cui all', comma 3. 2. Nei casi di sospensione di cui all', comma 1, lettere b) e d), se la ditta entro il termine del periodo di sospensione non produce prova di aver sanato la causa che ha dato luogo al provvedimento, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo.
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Cancellazione (Art. 14 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.) — Testo vigente | Portale Normativo