Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 lug 2015
1. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 11 maggio 2015 Il Ministro della difesa: Pinotti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015 Difesa, foglio n. 1374
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 17 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.) — Testo vigente | Portale Normativo