Art. 16

Tutela della riservatezza

In vigore dal 11 lug 2015
1. I dati acquisiti nell'ambito dell'attività di tenuta dell'albo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2015-05-11;82#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela della riservatezza (Art. 16 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.) — Testo vigente | Portale Normativo