Art. 12
Obbligo d'informazione da parte delle imprese
In vigore dal 11 lug 2015
1. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordine generale nonché la perdita o la riduzione di uno dei requisiti di ordine speciale, di cui agli , comma 1, lettere a), b). c) e d), a mezzo posta elettronica certificata - PEC ai fini delle determinazioni di cui agli .
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