Art. 10
Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
In vigore dal 11 lug 2015
1. Le imprese stabilite in altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, presentano la documentazione, richiesta per l'iscrizione ai sensi del presente decreto, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Il personale preposto alla direzione tecnica e quello per il quale è richiesta una specifica professionalità tecnica, di cui all', comma 1, lettere b) e d), dovrà essere in possesso delle qualifiche di cui agli allegati «A», «B» e «C».
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