Art. 6

Ufficio per la tenuta dell'albo

In vigore dal 11 lug 2015
1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attività istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione delle imprese, il Ministero della difesa provvede ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno specifico ufficio presso il Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le adeguate misure organizzative di carattere compensativo. 2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attività di supporto in favore del Comitato tecnico di cui all'.
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Ufficio per la tenuta dell'albo (Art. 6 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.) — Testo vigente | Portale Normativo