Art. 6
Ufficio per la tenuta dell'albo
In vigore dal 11 lug 2015
1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attività istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione delle imprese, il Ministero della difesa provvede ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno specifico ufficio presso il Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le adeguate misure organizzative di carattere compensativo.
2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attività di supporto in favore del Comitato tecnico di cui all'.
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