Art. 1

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2015
IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l', commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti; Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni; Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all', comma 2, della legge n. 177 del 2012; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014; Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell', comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso dà attuazione; Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015; Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Adotta il seguente decreto: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici; b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente; c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo; d) albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni; e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi; f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati; g) bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti; h) bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.
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