Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2015
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l', commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti;
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all', comma 2, della legge n. 177 del 2012;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell', comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso dà attuazione;
Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015;
Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Adotta
il seguente decreto:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;
d) albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;
e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalità giuridica, che svolgono professionalmente attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;
f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati;
g) bonifica terrestre: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
h) bonifica subacquea: le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2015-05-11;82#art-1