Art. 4
Categorie e classifiche di iscrizione
In vigore dal 11 lug 2015
1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività di cui al comma 2 e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili di cui al comma 3.
2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.
Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all', comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
4. L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
Storico versioni
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