Art. 13
Sospensione
In vigore dal 11 lug 2015
1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi:
a) inadempienza all'obbligo di informazione di cui all';
b) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro;
c) accertata violazione, di non rilevante gravità, delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) venir meno in modo significativo di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. La sospensione può essere revocata quando l'impresa dimostra che sono cessate le cause che la hanno determinata. La decisione sull'istanza di revoca della sospensione è assunta entro trenta giorni.
Storico versioni
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