Capo IISez. I

Art. 6

Effetti dell'iscrizione

In vigore dal 8 apr 2015
1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, è comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità, del numero d'ordine attribuitogli.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-02-26;32#art-6

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