Sez. II

Art. 9

Registro degli incarichi di vendita telematica

In vigore dal 8 apr 2015
1. Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) il numero dei lotti posti in vendita; g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita; h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente. 2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalità telematiche ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'. 4. Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
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