Capo IISez. I

Art. 5

Procedimento per l'iscrizione

In vigore dal 8 apr 2015
1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall', di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero. 2. La domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso.
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Procedimento per l'iscrizione (Art. 5 Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo