Capo I
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 8 apr 2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalità telematiche;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-02-26;32#art-1