Capo III›Sez. I
Art. 17
Verifiche del gestore per le operazioni di vendita
In vigore dal 8 apr 2015
1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti.
L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all', comma 2.
2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all', comma 2, nonché l'effettivo versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-02-26;32#art-17