Capo IIISez. I

Art. 18

Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita

In vigore dal 8 apr 2015
1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni di vendita.
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Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita (Art. 18 Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo