Capo II›Sez. I
Art. 5
5 / 28Procedimento per l'iscrizione
In vigore dal 8 apr 2015
1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall', di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. La domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-02-26;32#art-5