Sez. II

Art. 11

Monitoraggio

In vigore dal 8 apr 2015
1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell'. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
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Monitoraggio (Art. 11 Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo