Sez. II
Art. 11
Monitoraggio
In vigore dal 8 apr 2015
1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell'. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
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