Capo II›Sez. I
Art. 6
6 / 28Effetti dell'iscrizione
In vigore dal 8 apr 2015
1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, è comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità, del numero d'ordine attribuitogli.
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