Capo III
Art. 18
Valutazione dell'esame finale orale
In vigore dal 1 mag 2015
1. Al termine della prova di esame di cui all' la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all', comma 2.
2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati.
3. La prova di esame è superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-18