Capo III

Art. 18

Valutazione dell'esame finale orale

In vigore dal 1 mag 2015
1. Al termine della prova di esame di cui all' la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all', comma 2. 2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati. 3. La prova di esame è superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.
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Valutazione dell'esame finale orale (Art. 18 Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo