Art. 18 · Valutazione dell'esame finale orale
Capo III

Art. 18

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Valutazione dell'esame finale orale

In vigore dal 1 mag 2015
1. Al termine della prova di esame di cui all' la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all', comma 2. 2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati. 3. La prova di esame è superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.
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