Capo III

Art. 20

Impedimento a sostenere l'esame

In vigore dal 1 mag 2015
1. I frequentatori che, per giustificato motivo, non possono sostenere la prova di esame di cui all' sono ammessi dal presidente della commissione di esame a effettuarla in data successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.
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