Capo III

Art. 21

Assenza dalla prova di esame

In vigore dal 1 mag 2015
1. Ai frequentatori che si ritirano durante la prova di esame di cui all' o che non si presentano alla stessa senza giustificato motivo è attribuito il giudizio di insufficiente.
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Assenza dalla prova di esame (Art. 21 Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo