Capo III

Art. 17

Commissione di esame

In vigore dal 1 mag 2015
1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui all' è nominata annualmente con determinazione del Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Scuola di polizia tributaria. 2. In caso di impedimento dei membri titolari, il Generale ispettore per gli istituti di istruzione nomina, con propria determinazione, i sostituti, che sono scelti: a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in servizio permanente effettivo; b) per gli insegnanti titolari, tra i rispettivi insegnanti aggiunti.
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Commissione di esame (Art. 17 Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo