Capo II

Art. 12

Direttore del corso

In vigore dal 1 mag 2015
1. Direttore del corso è il comandante della Scuola di polizia tributaria. 2. Al direttore del corso è affidato il compito di: a) garantire la rispondenza del corso alle finalità e obiettivi di cui al Titolo I; b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attività della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali ed internazionali; c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know how; d) garantire elevati standard di qualità del programma formativo; e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente. 3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso di cui all', o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza.
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