Titolo III
Art. 11
Metodologie didattiche
In vigore dal 1 mag 2015
1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all' vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione e coinvolgimento e facilitare lo scambio di esperienze e l'interazione linguistica, anche mediante lo svolgimento di attività didattiche in lingua straniera.
2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalità articolate su:
a) lezioni tradizionali in aula;
b) testimonianze di esperti;
c) riflessioni guidate, discussioni di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni;
d) studio e ricerca individuale e di gruppo.
3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali:
a) progetti di studio e approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all', presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali;
b) stage presso lo Stato Maggiore del Comando Generale;
c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-11