Titolo II
Art. 7
Commissione giudicatrice e graduatoria
In vigore dal 14 gen 2025
1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli , è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all', comma 1, lettera e), la commissione è integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.
2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli .
3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli .
4. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all', il punteggio complessivo di cui all', comma 6, lettera a), e il punteggio complessivo di cui all', comma 6, lettera b). Al punteggio complessivo di cui all', comma 6, lettere a) e b), è attribuito coefficiente doppio. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità relativa.
5. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-7