Titolo II
Art. 5
Valutazione dei titoli
In vigore dal 14 gen 2025
1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale.
2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:
a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;
b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di punti;
c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di punti;
c-bis) l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, fino a un massimo di 5 punti;
d) le qualità fisiche, morali, di carattere e professionali, nonché le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di punti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-5